Ordinanza n. 72 del 1962
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ORDINANZA N. 72

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1960 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Cardelli Filippo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri:

udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avvocato Vittorio Santoro, per il Cardelli, l'avvocato Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Roma fra Cardelli Filippo, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato, e l'I.N.P.S., al quale il Cardelli aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia in base ai contributi riferentisi al periodo precedente di avventiziato presso l'Amministrazione ferroviaria, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che non consente il computo dei contributi così detti figurativi per il tempo del servizio militare, quando essi siano stati computati o siano computabili per altri trattamenti pensionistici:

che si assumeva in giudizio, dalla difesa del Cardelli, la illegittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccesso dai limiti segnati all'esercizio della delega, di cui all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

che il Tribunale, ritenendo di dover escludere che la norma impugnata, col porre il divieto del computo del servizio militare agli effetti di due diversi trattamenti pensionistici, costituisse norma di attuazione della legge delegante, oppure di coordinamento con questa della legislazione vigente, ammise che la questione sollevata fosse rilevante e non manifestamente infondata, epperò, con ordinanza 14 dicembre 1960, ne rinviava la risoluzione alla Corte costituzionale;

che, nel procedimento seguitone dinanzi a questa Corte, l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre a notare che il Tribunale aveva omesso di rilevare l'applicabilità o meno della disposizione impugnata al caso sottoposto al suo esame, dato che la domanda per la pensione dell'I.N.P.S. era stata presentata dal Cardelli fin dal 1956, ha pregiudizialmente opposto il difetto della rilevanza della questione sollevata in quanto la disposizione del decreto delegato sarebbe stata assorbita e fatta propria da un disposto di legge, e cioè dall'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

che la difesa dell'I.N.P.S. ha, dal canto suo, insistito su tale rilievo, sostenendo anzi che la norma impugnata sarebbe stata tacitamente abrogata con la citata legge n. 55 del 1958, e all'udienza di discussione ha chiesto che la Corte dichiari la cessazione della materia del contendere in ordine alla sollevata questione; Considerato che questa Corte non può entrare nell'esame dei riflessi che l'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, può avere sulla risoluzione della controversia vertente fra le parti; e la stessa questione, presentata quale pregiudiziale a questa Corte, dell'affermato assorbimento da parte della nuova legge della norma impugnata di illegittimità o della sua assunta tacita abrogazione, implica un accertamento ed una dichiarazione che esulano dal controllo di legittimità costituzionale a questa Corte demandato, trattandosi di questioni che vanno svolte e decise su piano diverso e con diverso effetto (sentenza 5 giugno 1956, n. 1);

che, peraltro, la Corte costituzionale ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale allora può dirsi rilevante per la decisione di merito quando il giudizio può effettivamente essere definito in base alla norma impugnata, e che perciò vanno restituiti gli atti al giudice a quo se egli non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata é applicabile al rapporto controverso (ordinanza 6 luglio 1959, n. 40); che nel caso in esame, appunto sotto il profilo della rilevanza, manca nell'ordinanza del Tribunale di Roma qualsiasi esame o anche un accenno sui riflessi che può avere, ai fini della risoluzione della controversia vertente fra le parti, l'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sul disposto dell'art. 10 del precedente decreto delegato, dei quali articoli si afferma la identità di contenuto, giacché il Tribunale solo sul primo decreto si é soffermato, e della disposizione contenuta nella successiva legge, avente ovviamente carattere formale, non si é affatto occupato; che, occorrendo, pertanto, un nuovo esame sulla rilevanza, vanno rinviati gli atti al Tribunale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Roma.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1962.